| Ordinanza Martini 2009 |
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, ORDINANZA 16 luglio 2009 Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia; Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti; Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di intervenire in via legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Ravvisata, altresi', la necessita' e l'urgenza di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress; Visto l'art. 650 del codice penale; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; Ordina: Art. 1.
1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita' secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Art. 2.
I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani. Art. 3.
1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza. 2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009. tratto dal sito www.altalex.com |
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2 Maggio 2010: riceviamo e pubblichiamo
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